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VIDEOSORVEGLIANZA OBBLIGO ART.4 LEGGE 300/1970

Vietata l’installazione di impianti di videosorveglianza che, controllano a distanza l’attività dei lavoratori.

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VIDEOSORVEGLIANZA OBBLIGO ART.4 LEGGE 300/1970

L’art.4 della Legge 300/1970 Statuto dei lavoratori stabilisce che è vietata l’installazione di impianti di videosorveglianza che, anche se accidentalmente, controllano a distanza l’attività dei lavoratori.

Tuttavia, se tali impianti sono installati per specifiche esigenze produttive e organizzative ovvero per esigenze di sicurezza del lavoro, ancorché ne derivi la possibilità di riprendere i lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, o di rappresentanza sindacale, è obbligatorio chiedere l’autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro, settore ispezione del lavoro.

Nelle aziende con personale sino a 15 dipendenti qualora dagli impianti di videosorveglianza installati ai fini di sicurezza possa derivarne anche la ripresa dell’operato dei lavoratori è obbligatorio ottenere l’autorizzazione dall’ispettorato del lavoro.

Eventuali accordi sottoscritti a livello nazionale o territoriale con le Organizzazioni sindacali, eventuali accordi intercorsi con i lavoratori  o le autorizzazioni scritte rilasciate dai singoli collaboratori non possono essere considerate sostitutive della autorizzazione rilasciata dall’ Ispettorato provinciale del lavoro.

NON BASTA CHE SIA STATA FATTA RICHIESTA È OBBLIGATORIO AVERE L’AUTORIZZAZIONE

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